IL PROCESSO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
E’ il contratto di locazione “standard” previsto dalla legge n. 431/1998. Il canone può esser fissato liberamente tra le parti, mentre la durata è predeterminata da legge in otto anni (ossia, 4+4) salvo l’ipotesi in cui il Locatore possa chiedere la disdetta del contratto alla prima scadenza al ricorrere delle ipotesi tassative previste alle lettere a) – g) dell’art. 3 della predetta legge.
Ha una durata massima stabilita da legge in 18 mesi. Per i contratti di durata pari o inferiore ai 30 giorni canone e riparto degli oneri sono rimessi alla libera contrattazione delle parti e non occorre citare neanche il motivo di transitorietà. Per i contratti di durata compresa tra 31 giorni e 18 mesi, se l’Immobile è sito in una città con alta densità abitativa (come Firenze) il canone è “vincolato” (come per i contratto agevolato 3+2) ossia deve rispettare gli accordi territoriali della Regione Toscana. Altrimenti il canone è libero. Per esser valido deve obbligatoriamente contenere l’esplicazione nonché l’allegazione dei motivi di transitorietà del Conduttore per i quali quest’ultimo richiede questo contratto (trasferimento per motivi lavoro, per motivi studio ecc…).
Per gli immobili accatastati A/1, A/8 e A/9, immobili vincolati e per alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche la legge (art. 1, lett. a, legge 431/1998) è liberale concedendo alle parti di fissare liberamente le clausole contrattuali, purché lecite. A queste tipologie di contratti si applicano solamente le norme del Codice Civile (artt. 1571 e ss. cod. civ.) e non anche la legge sulle locazioni ad uso abitativo (Legge 431/1998). Il canone e la durata quindi sono liberamente pattuibili senza limiti di prezzo e di durata, purché non contrarie a norme imperative di legge.
Hanno solitamente una durata fino a 30 giorni ma possono avere anche durata più lunga dettata dalle finalità turistiche della locazione stessa. Il contratto deve riguardare “esclusivamente” finalità di svago, ricreative o culturali, effettuate in un luogo diverso da quello dove si ha la residenza abituale. Il Canone e riparto degli oneri accessori sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Non hanno obbligo di registrazione del contratto se la durata è inferiore a 30 giorni ma se il conduttore è cittadino extraUE occorre fare comunque la cd. “dichiarazione di ospitalità” al comando di polizia territorialmente competente.
Oltre alle spese di registrazione del contratto che sono da corrispondere in parti uguali tra Locatore e Conduttore, spettano al Conduttore anche le spese per le utenze (acqua, luce, gas, spese di smaltimento rifiuti ecc…), salvo che le parti non stabiliscano che le relative utenze restino intestate al Locatore e che quindi il Conduttore corrisponda un quantum forfettariamente pattuito per ogni mese/anno di utilizzo delle utenze.
Dal 2011 il locatore può decidere di applicare ai canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo una imposta sostitutiva nella misura del 21% sulla intera somma corrisposta dal conduttore (o del 10% per i contratti di locazione a canone concordato). Il regime a cedolare secca è alternativo a quello della tassazione ordinaria in base al quale il 95% dei canoni deve essere sommato a tutti gli altri redditi posseduti e tassato con le aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito.